PIETRA, ARTISTI DI STRADA E ACCATTONAGGIO: #FOCUS

Molti di voi, in questi giorni, mi hanno scritto per avere informazioni circa la disciplina che riguarda gli artisti di strada (presenti in città soprattutto durante il periodo estivo, cioè ora) e l'accattonaggio.

- ARTISTI DI STRADA: giocolieri, mangiafuoco e così via, spesso protagonisti di divertenti spettacoli che richiamano la partecipazione del pubblico intorno al "palcoscenico" improvvisato.  La delibera di Giunta di riferimento, in questo caso, è la n. 94 del 26 luglio 2010. La direttiva contenuta al suo interno, infatti, disciplina le esibizioni degli artisti di strada. Il Comune di Pietra - si legge nella deliberazione - è ospitale verso tutte le forme artistiche di strada e favorisce la libertà di espressione in linea con il dettato costituzionale.  La direttiva dà anche una definizione di espressioni artistiche di strada che sono "tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico". La legge 18 marzo del 1968 n. 337 (richiamata nella delibera e così modificata dal decreto del 28 febbraio 2005) definisce "spettacolo di strada" un'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale (e questo che segue è importante) senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature con il pubblico disposto a cerchio, itinerante (...). Certo, detta così la norma potrebbe essere interpretabile e, infatti, la direttiva corre ai ripari affermando: "CONSIDERATO (...) facendo ritenere ad alcuni la necessità, per lo svolgimento dell'attività in oggetto, di dotarsi di licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., nonché della conseguente concessione di suolo pubblico". IN DEFINITIVA, quindi, gli artisti di strada sono ammessi sul nostro suolo pubblico a patto che rispettino la quiete pubblica, la legge sulle emissioni sonore, non ostacolino la normale circolazione stradale e pedonale, mantengano libero accesso agli esercizi commerciali, pulizia e decoro degli arredi urbani.  Quindi, in linea di massima, gli artisti di strada NON necessitano di alcuna autorizzazione per svolgere le loro attività sul suolo pubblico.

- ACCATTONAGGIO: anche qui, un altro fenomeno sociale che questa volta, però, può essere definitivo annuale. A far chiarezza una volta per tutte e per tutti è intervenuta direttamente la Corte costituzionale: prima con la sentenza n. 51 del 1959 e poi con la 519 del 1995, la Corte ha praticamente spazzato via l'art. 670 del codice penale che prevedeva una pena per chiunque mendicasse in luogo pubblico. Restano aggravanti (di un ipotetico reato), per esempio, lo sfruttamento di minorenni per questa attività o l'utilizzo dell'elemosina per l'acquisto di bevande alcoliche. Di conseguenza, dopo questa dichiarazione di incostituzionalità, sono cadute anche tutte le ordinanze "anti-accattonaggio" volute dai sindaci delle varie città italiane (Pietra compresa, quindi). IN DEFINITIVA, secondo la Corte, "la richiesta di elemosina è lecita purché sia "una legittima richiesta di umana solidarietà", "volta a far leva sul sentimento della carità", che non intacca né l'ordine pubblico né la pubblica tranquillità".


Nicola Seppone



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